Statuto sociale

Articolo 1: Costituzione

  1. È costituita una Associazione sportiva nella forma di Associazione non lucrativa, sotto la denominazione di "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB FIREBALL", che nel prosieguo viene indicata col termine di Associazione.

Articolo 2: Sede

  1. L'associazione ha sede in via Giuseppe Testa n° 53 80124 Napoli

Articolo 3: Scopi

Articolo 4: Durata

  1. La durata è illimitata

Articolo 5: Organi sociali

  1. Gli organi sociali sono:
    • l'Assemblea
    • il Presidente
    • il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
    • il segretario
  2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Articolo 6: Assemblea

  1. L'Assemblea generale dei soci è sovrana: essa è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal C.d.A. con avviso scritto inviato, ai soci aventi diritto, almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza nonché mediante affissione, nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede associativa.
  2. L'avviso deve contenere: sede, data e ora e l'elenco delle materie da trattare sia della prima che della seconda convocazione dell'Assemblea
  3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno.
  4. La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del C.d.A. o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

Articolo 7: Partecipazione all'Assemblea - Deleghe

  1. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore d'età ed in regola con il pagamento delle quote sociali, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell' associazione;
  2. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritto a voto; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

Articolo 8: Costituzione dell'Assemblea

  1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
    1. in prima convocazione con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto al voto;
    2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Articolo 9: Attribuzioni dell'Assemblea

  1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
    1. approvare la relazione del C.d.A. sull'attività dell'anno sociale trascorso;
    2. eleggere i componenti del C.d.A.
    3. approvare il bilancio consuntivo;
    4. approvare i programmi dell'attività da svolgere;
    5. decidere su tutte le questioni che il C.d.A. ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci.
  2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
    1. deliberare le modifiche statutarie;
    2. deliberare sullo scioglimento dell'associazione, e sulla devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti.
  3. Le proposte dei Soci devono essere comunicate al C.d.A. in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 10: Approvazione delle delibere assembleari

  1. Le delibere dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti)
  2. Le deliberazioni dell'Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell'associazione devono essere approvate:
    1. in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;
    2. in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti i soci aventi diritto al voto.
  3. Le delibere assembleari debitamente approvate sono raccolte in apposito registro e sono a disposizione di tutti i Soci per eventuale consultazione

Articolo 11: Eleggibilità - Incompatibilità.

Articolo 12: Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

  1. Il C.A. è composto da n. 3 consiglieri, compreso il Presidehte.
  2. Il C.A. elegge il presidente ,il Vice Presidente e nomina il Segretario.
  3. Il C.A. si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente; esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 13: Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

  1. Al C.d.A. sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.
  2. Tra l'altro, il C.d.A.:
    1. predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all' Assemblea dei Soci, la relazione sull'attività sociale ed i programmi da svolgere;
    2. determina l'ammontare dei contributi dei soci;
    3. stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
    4. esegue le delibere dell'Assemblea;
    5. emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
    6. approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
    7. amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
    8. delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione dei soci;
    9. adotta i provvedimenti disciplinari.

Articolo 14: Il Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione.
  2. In casi di urgenza o di opportunità il Presidente, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il C.d.A. per la ratifica del suo operato.

Articolo 15: Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 16: Il Segretario

  1. il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.d.A.; redige il verbale delle riunioni del C.d.A., si incarica della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei Soci, adempie a tutte la mansioni di segreteria.

 

CAPO III
SOCI

Articolo 20: Soci-Atleti aggregati

  1. L'associazione è composta dai soci, che hanno i diritti ed i doveri pre:visti dal presente statuto e dalle norme vigenti
  2. Può essere prevista la categoria degli aggregati per coloro i quali svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione. Essi devono essere dotati di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.
  3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un tempo temporaneo.

Articolo 21: Ammissione all'associazione

  1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
    1. presentazione della domanda;
    2. pagamento delle quote sociali;
    3. accettazione senza riserve del presente Statuto
    4. accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del C.d.A.
  2. L'età minima necessaria per l'ammissione è di 18 anni.
  3. Il C.d.A. può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti

Articolo 22: Tesseramento F.I.T.

  1. Tutti i soci e gli atleti aggregati debbono essere annualmente tesserati alla F.I. T. a cura dell'associazione

Articolo 23: Cessazione di appartenenza all'associazione

  1. La qualifica di socio si perde:
    1. per dimissioni presentate per iscritto almeno sei mesi prima della fine dell'anno
    2. per morosità secondo i termini fissati dal regolamento sociale;
    3. per radiazione pronunciata dal C.d.A. per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
  2. Il provvedimento sarà comunicato mezzo lettera raccomandata all'interessato.

 

CAPO IV
FONDO COMUNE- BILANCIO

Articolo 24: Fondo Comune - Entrate

  1. Il fondo comune è costituito:
    1. dai contributi dei soci;
    2. da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa associazione;
    3. dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
    4. da eventuali avanzi di gestione.
  2. Le entrate dell'associazione sono costituite:
    1. dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi, di enti pubblici o privati;
    2. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
  3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Articolo 25: Contributi dei Soci

  1. Ogni socio deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con modalità da essa indicate.
  2. I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 10 giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal C.A, sospesi da ogni diritto sociale.
  3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre tre mesi comporta la radiazione del socio inadempiente, che è deliberata dal C.d.A.
  4. I versamenti effettuati dai soci a titolo di contributo e/o al fondo comune sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi in caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione.
  5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, né per successioni a titolo particolare, né per successione per titolo universale

Articolo 26: Esercizio finanziario - Approvazione del Bilancio

  1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il C.d.A. convoca l'Assemblea dei soci per sottoporre all'approvazione il bilancio.
  3. Il rendiconto e l'eventuale preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 27: Reinvestimento degli avanzi di gestione

  1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonch&ecaute; fondi, riserve o capltali che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge.
  2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

CAPO V
DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 28: Provvedimenti disciplinari

  1. Sia la F.I. T. che l'associazione possono adottare provvedimenti disciplinari indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 29: Provvedimenti disciplinari dell'associazione

  1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il C..d.A. nei confronti dei soci e degli aggregati atleti sono:
    • ammonizione
    • sospensione a termine (fino al massimo di un anno)
    • radiazione.
  2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato

Articolo 30: Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

  1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico di: associazione amministratori e dirigenti dell'associazione tesserati F.I. T. dell'associazione.

Articolo 31: Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari dell'associazione

  1. L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri soci e atleti aggregati i provvedimenti disciplinari dagli organi della F.I.T.

Articolo 32: Giurì D'Onore

  1. I soci e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per gli eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale
  2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 del cod. di proc. Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o sociali.
  3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 61 e 62 dello Statuto e gli articoli 108 e 109 del Regolamento di giustizia della Federazione Italiana Tennis.

Articolo 33: Vincolo di Giustizia - Clausola compromissoria

  1. L'Associazione dal momento dell'affiliazione, ed i soci e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla Società stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei Regolamenti della F.I.T.

 

CAPO VI
SCIOGLIMENTO

Articolo 34:

Articolo 35: Obblighi di carattere economico

  1. I componenti del C.d.A. in carica al momento della messa in liquidazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 36: Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi

  1. In potesi di scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37: Richiamo normativo

  1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.

 

Napoli, 4 ottobre 2008

 




 

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